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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE

PRESENTAZIONE

ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI

9.1 Requisiti

Gli attrezzi di lavoro non devono arrecare danno alle funi ed agli operatori.

Devono essere tali da consentire l’utilizzo da parte di un operatore sostenuto da una fune,

pertanto devono avere un peso limitato o essere concepiti in modo che il peso possa essere

sostenuto da una fune di servizio autonoma.

9.2 Movimentazione

Gli attrezzi di lavoro possono essere trasportati direttamente sul luogo di operazione da

parte dell’operatore oppure essere calati o issati per mezzo di funi di servizio autonome.

Devono essere calati lateralmente all’operatore in modo da non interferire con le funi di sicurezza

e di lavoro.

Durante l’utilizzo si deve sospendere in modo opportuno l’attrezzo in modo che, se abbandonato,

possa oscillare lontano dall’operatore senza colpirlo o danneggiare le funi.

9.3 Protezione delle funi da utensili e agenti chimici

Gli utensili che presentano spigoli acuti e taglienti, punte o forme che comunque possono

danneggiare le funi o offendere l’operatore, devono essere equipaggiati con opportune custodie

di protezione da applicare durante la movimentazione.

E’ raccomandata la predisposizione di apposite guaine di protezione delle funi dal danneggiamento

causato da utensili, da eventuali sostanze chimiche, dall’uso di fiamme, ecc.

Ove necessario occorre predisporre l’ultimo tratto della fune di sicurezza in acciaio, purché

sia valutata la possibilità di recupero della fune anche nel tratto di acciaio. In alternativa

si può predisporre il doppiaggio del tratto finale della fune con un cordino EN354

in cavo di acciaio

Quando necessario le funi devono essere collegate all’operatore in posizione dorsale.

Nel caso di utilizzo di utensili con alimentazione elettrica dovrà essere effettuata una attenta

valutazione dei rischi specifici. Dovranno fra l’altro essere adottate misure per evitare l’interferenza

fra i cavi e le funi, facendo in modo , ogni volta che sia realizzabile, che questi

vengano fatti salire dal basso.

9.4 Protezione delle aree sottostanti

L’area sottostante il luogo di lavoro con funi deve essere opportunamente segnalata, ed interdetta

al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente. Deve avere dimensioni

adeguate al tipo di attività. Inoltre non deve essere usata come deposito di materiali.

 
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
DEFINIZIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIPOLOGIE DI LAVORI CON FUNI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE
SQUADRE DI LAVORO
ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI
FORMAZIONE
ALLEGATO
 
 

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